Informativa generale sul Green Pass
Si riportano alcune informazioni in merito alla normativa da adottare a seguito del decreto legge del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021. Il decreto ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il provvedimento coinvolge i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1, comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni.
L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari…).
Pertanto, con decorrenza 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
I soggetti autorizzati formalmente individuati, saranno tenuti a verificare il possesso di Green Pass in corso di validità per tutti coloro che si rapportano con l’amministrazione per attività lavorativa, di amministrazione, di formazione o di volontariato.
Le verifiche, anche a campione, dovranno essere effettuate possibilmente al momento dell’ingresso nella sede comunale, tramite l’applicazione VerificaC19, che scannerizza il Qr-code presente sulla certificazione verde.
Si ricorda che i datori di lavoro che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione che va dai 400,00 ai 1.000,00 euro.
Il dipendente che non è in possesso del Green Pass o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31/12/2021, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass o di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento vigente.
Verrà data ulteriore opportuna comunicazione in caso di emanazione di ulteriori linee guida ministeriali.