Informativa sulla Peste Suina Africana. Cerro Tanaro è in zona di restrizione II per la PSA
ll Reg. di Esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione Europea recante modifiche dell'All. 1 del Reg. di Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure di controllo per la PSA del 23/02/24 ha inserito il Comune di Cerro Tanaro in zona di Restrizione II per la Peste Suina Africana (PSA)
Si ricorda che nella zona di restrizione II è obbligatorio:
- segnalare immediatamente alle autorità competenti locali (ASL) esemplari di suini selvatici morti o moribondi astenendosi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’autorità competente stessa;
- far testare per PSA tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti; smaltire le carcasse degli animali indipendentemente dall’esito secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
- segnalare la zona di restrizione II mediante affissione di apposita segnaletica all’ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;
- autorizzare le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive richiedendo in prima istanza, il parere della ASL e inviando la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza;
Chiunque acceda per motivi diversi (monitoraggio ambientale e faunistico, attività agrosilvocolturali, trekking, biking, pesca, ricerca di funghi e tartufi, manifestazioni) ad aree situate in zona di restrizione II dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
- parcheggiare esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio;
- al termine dell’attività, provvedere al cambio delle calzature, alla disinfezione delle suole con prodotti attivi nei confronti del virus PSA e al lavaggio degli indumenti utilizzati.
- in caso di attività di ricerca, provvedere alla disinfezione delle ruote degli automezzi utilizzati e, qualora fossero presenti, pulire le zampe dei cani utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività;
- evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività.
Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sono pubblicati sulla pagina della Regione Piemonte appositamente allestita.